Disposizioni generali
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Il
presente Regolamento disciplina il sistema unico
di qualificazione di cui all'articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
La
qualificazione è obbligatoria per chiunque
esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, dalle Regioni anche a statuto
speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e
Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
Fatto
salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e
7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a
norma del presente Regolamento costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria ai fini
dell'affidamento di lavori pubblici.
Le
stazioni appaltanti non possono richiedere ai
concorrenti la dimostrazione della qualificazione
con modalità, procedure e contenuti diversi da
quelli previsti dal presente titolo, nonché dai
titoli III e IV.
Art. 2 (Definizione)
Ai
fini del presente Regolamento si intende per :
"Legge": la
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
"Stazioni
appaltanti": i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, della Legge,
nonché le Regioni anche a statuto
speciale e le Province autonome di Trento
e Bolzano;
"Regolamento
generale": il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, della Legge;
"Regolamento":
il presente regolamento;
"Procedimento di
qualificazione": la sequenza degli
atti disciplinati dalle norme del
Regolamento che permette di individuare
in capo a determinati soggetti il
possesso di requisiti giuridici,
organizzativi, finanziari e tecnici,
necessari per realizzare lavori pubblici;
"Autorità":
l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici istituita ai sensi dell'articolo
4 della Legge;
"Organismo di
autorizzazione": l'Autorità;
"Organismi di
accreditamento": i soggetti
legittimati da norme nazionali o
internazionali ad accreditare, ai sensi
delle norme europee serie UNI CEI EN
45000, gli organismi di certificazione a
svolgere le attività di cui alla lettera
l);
"Organismi di
attestazione": gli organismi di
diritto privato, in prosieguo denominati
SOA, che accertano ed attestano
l'esistenza nei soggetti esecutori di
lavori pubblici degli elementi di
qualificazione di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera c) ed eventualmente
lettere a) e b) della Legge;
"Organismi di
certificazione": gli organismi di
diritto privato che rilasciano i
certificati del sistema di qualità
conformi alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualità;
"Autorizzazione":
l'atto conclusivo del procedimento
mediante il quale l'Autorità autorizza
gli organismi di attestazione a svolgere
le attività di cui alla lettera i);
"Accreditamento":
l'atto conclusivo della procedura
mediante il quale gli organismi di
accreditamento legittimano gli organismi
di certificazione a svolgere le attività
di cui alla lettera l);
"Commissione":
la Commissione consultiva prevista
dall'articolo 8, comma 3, della Legge del
cui parere si avvale l'Autorità ai fini
dell'autorizzazione e della sua eventuale
revoca nei confronti dei soggetti di cui
alle lettere i) e l), nonché della
definizione delle procedure e dei criteri
cui devono attenersi nella loro attività
i soggetti autorizzati al rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
"Attestazione":
il documento che dimostra il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera c), ed eventualmente lettere a) e
b), della Legge;
"Certificazione":
il documento che dimostra il possesso del
certificato di sistema di qualità
conforme alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale;
"Dichiarazione":
il documento che dimostra la presenza di
elementi significativi e correlati del
sistema di qualità di cui all'articolo
8, comma 3, lettera b) della legge;
"Osservatorio":
l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'articolo 4, commi 10, lettera c), e
all'articolo 14, comma 11, della Legge;
"Imprese": i
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b) e c), della Legge;
"Impresa
assegnataria": l'impresa cui i
consorzi previsti all'articolo 10, comma
1, lettere b) e c), della Legge
assegnano, in parte o totalmente,
l'esecuzione dei lavori;
"Casse Edili":
gli organismi paritetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva
di cui all'articolo 37 della Legge.
Art. 3 (Categorie e classifiche)
Le
imprese sono qualificate per categorie di opere
generali, per categorie di opere specializzate,
nonché per prestazioni di sola costruzione e per
prestazioni di progettazione e costruzione, e
classificate, nell'ambito delle categorie loro
attribuite, secondo gli importi di cui al comma
4.
La
qualificazione in una categoria abilita l'impresa
a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori
nei limiti della propria classifica incrementata
di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica
con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un
quinto dell'importo dei lavori a base di gara.
Le
categorie sono specificate nell'allegato A.
Le
classifiche sono stabilite secondo i seguenti
livelli di importo:
fino
a £. 500.000.000 Euro 258.228
fino
a £. 1.000.000.000 Euro 516.457
fino
a £. 2.000.000.000 Euro 1.032.913
fino
a £. 5.000.000.000 Euro 2.582.284
fino
a £. 10.000.000.000 Euro 5.164.569
fino
a £. 20.000.000.000 Euro 10.329.138
fino
a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
oltre
£. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
L'importo
della classifica VIII (illimitato) ai fini del
rispetto dei requisiti di qualificazione è
convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta
miliardi (Euro 20.658.276).
Per
gli appalti di importo a base di gara superiore a
lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l'impresa,
oltre alla qualificazione conseguita nella
classifica VIII, deve aver realizzato, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, una cifra d'affari, ottenuta con
lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a
base di gara; il requisito è comprovato secondo
quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed
è soggetto a verifica secondo l'articolo 10,
comma 1-quater, della Legge.
Per
le imprese stabilite in altri Stati aderenti
all'Unione Europea la qualificazione di cui al
presente regolamento non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alle gare di
appalto di lavori pubblici, nonché per
l'affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi
dell'articolo 8, comma 11-bis, della Legge per le
imprese stabilite in altri Stati aderenti
all'Unione europea l'esistenza dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare di appalto è accertata in
base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. La
qualificazione è comunque consentita, alle
stesse condizioni richieste per le imprese
italiane, anche alle imprese stabilite negli
Stati aderenti alla Unione Europea.
Le
imprese che non possiedono la qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione,
possono partecipare alle relative gare in
associazione temporanea con i soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f),
della Legge.
Art. 4 (Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale)
Ai
fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, lettera b), della Legge, le imprese
devono possedere il sistema di qualità aziendale
UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e
correlati del suddetto sistema, nella misura
prevista dall'allegato C, secondo la cadenza
temporale prevista dall'allegato B.
La
certificazione del sistema di qualità aziendale
e la dichiarazione della presenza degli elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità aziendale si intendono riferite agli
aspetti gestionali dell'impresa nel suo
complesso, con riferimento alla globalità delle
categorie e classifiche.
Il
possesso della certificazione di qualità
aziendale ovvero il possesso della dichiarazione
della presenza di requisiti del sistema di
qualità aziendale, rilasciate da soggetti
accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della
certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA.
Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 5 (Commissione consultiva)
La
Commissione è composta dai seguenti componenti:
un rappresentante del
Ministero dei lavori pubblici, con
funzioni di Presidente, designato dal
Ministro competente;
un rappresentante del
Ministero per i beni e le attività
culturali designato dal Ministro
competente;
un rappresentante del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato designato dal Ministro
competente;
un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale designato dal Ministro
competente;
un rappresentante del
Ministero dell'ambiente designato dal
Ministro competente;
un rappresentante del
Ministero dei trasporti e della
navigazione designato dal Ministro
competente;
un rappresentante del
Ministero della difesa designato dal
Ministro competente;
due rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome,
designati dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome;
due rappresentanti dei
Comuni designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani;
un rappresentante delle
Province designato dall'Unione delle
province d'Italia;
tre rappresentanti delle
categorie lavoratrici interessate,
designati dalle associazioni che hanno
sottoscritto contratti collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti
delle imprese edili ed affini o di
comparto;
nove rappresentanti delle
imprese designati dalle associazioni
nazionali di categoria che hanno
sottoscritto contratti collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti
delle imprese edili ed affini o di
comparto;
Le
attività di segreteria della Commissione sono
svolte da personale dell'Autorità.
La
mancata designazione dei componenti di cui alle
lettere h), i), l), m) e n) del comma 1 entro
trenta giorni dalla richiesta non costituisce
motivo ostativo al funzionamento della
Commissione.
La
Commissione è convocata dal Presidente
dell'Autorità, con preavviso di almeno quindici
giorni e con l'indicazione delle questioni da
trattare.
I
pareri della Commissione sono assunti, in prima
convocazione, con la presenza di almeno metà dei
componenti e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e, in seconda
convocazione, a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Per
la partecipazione alle attività della
Commissione è stabilito un compenso nella misura
determinata dall'Autorità nei limiti delle
risorse disponibili.
Art. 6 (Nomina dei componenti della Commissione)
I
membri della Commissione sono nominati
dall'Autorità e durano in carica per un
triennio.
In
caso di dimissioni di uno o più componenti o di
loro cessazione dall'incarico per qualsiasi altro
motivo, l'Autorità provvede alla loro
sostituzione con le stesse modalità previste per
la nomina, per il periodo di tempo in cui
sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7 (Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)
Le
Società Organismi di Attestazione sono
costituite nella forma delle società per azioni,
la cui denominazione sociale deve espressamente
comprendere la locuzione "organismi di
attestazione"; la sede legale deve essere
nel territorio della Repubblica.
Il
capitale sociale deve essere almeno pari ad un
miliardo di lire interamente versato.
Lo
statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo
svolgimento dell'attività di attestazione
secondo le norme del Regolamento e di
effettuazione dei connessi controlli tecnici
sull'organizzazione aziendale e sulla produzione
delle imprese di costruzione, nonché sulla loro
capacità operativa ed economico - finanziaria.
La
composizione e la struttura organizzativa delle
SOA deve assicurare, anche in presenza di
eventuali situazioni di controllo o di
collegamento, individuate secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto
del principio di indipendenza di giudizio e
l'assenza di qualunque interesse commerciale,
finanziario che possa determinare comportamenti
non imparziali o discriminatori.
Le
SOA devono dichiarare e adeguatamente
documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano
implicare la presenza di interessi idonei ad
influire sul requisito dell'indipendenza.
Ai
fini del controllo e della vigilanza sulla
composizione azionaria delle SOA e sulla
persistenza del requisito dell'indipendenza
l'Autorità può richiedere, indicando il termine
per la risposta non inferiore a trenta giorni,
alle stesse SOA e alle società ed enti che
partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei
rispettivi soci e le eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, secondo quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni
ricevute e da ogni altro dato a loro
disposizione.
Non
possono svolgere attività di attestazione le
SOA:
che si trovano in stato
di liquidazione, concordato preventivo, o
qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione vigente;
che sono soggette a
procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
che non sono in regola
con gli obblighi fiscali, contributivi ed
assistenziali previsti dalla vigente
legislazione;
qualora nei confronti dei
propri amministratori, legali
rappresentanti, soci diretti o indiretti,
direttori tecnici sia pendente un
procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione prevista
dall'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423, o sussista una delle cause
ostative previste dell'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575;
qualora nei confronti dei
propri amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici è
stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per qualsiasi reato che
incida sulla affidabilità morale o
professionale, o per delitti finanziari;
che nell'esercizio della
propria attività si sono rese
responsabili di errore professionale
grave formalmente accertato;
che hanno reso false
dichiarazioni o fornito falsa
documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
Le
SOA comunicano all'Autorità l'eventuale
sopravvenienza di fatti o circostanze che
incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
La
mancata risposta a richieste dell'Autorità nel
termine di trenta giorni, o la mancata
comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo
termine, o la comunicazione di informazioni non
veritiere implicano l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e
possono nei casi più gravi comportare la revoca
dell'autorizzazione.
Art. 8 (Partecipazioni azionarie)
Non
possono possedere, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, una partecipazione
al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli
articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1,
della Legge, nonché le regioni e le province
autonome.
Le
associazioni nazionali delle imprese di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera n) e le
associazioni nazionali rappresentative delle
stazioni appaltanti possono possedere azioni di
una SOA nel limite massimo complessivo del 20%
del capitale sociale, ed ognuna delle
associazioni nella misura massima del 10%. Al
fine di garantire il principio dell'uguale
partecipazione delle parti interessate alla
qualificazione, la partecipazione al capitale da
parte delle associazioni di imprese è ammessa
qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione
in uguale misura da parte di associazione di
stazioni appaltanti e viceversa.
Chiunque,
a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione
azionaria in una SOA, deve darne preventiva
comunicazione all'Autorità.
Si
intendono acquisite o cedute indirettamente le
partecipazioni azionarie trasferite tramite
società controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, società fiduciarie, o
comunque tramite interposta persona.
L'Autorità,
entro sessanta giorni dalla comunicazione, può
vietare il trasferimento della partecipazione
quando essa può influire sulla correttezza della
gestione della SOA o può compromettere il
requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo
7, comma 4; il decorso del termine senza che
l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a
nulla osta all'operazione.
Il
trasferimento della partecipazione, una volta
avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA.
Art. 9 (Requisiti tecnici delle SOA)
L'organico
minimo delle SOA è costituito:
da un direttore tecnico
laureato in ingegneria, o in
architettura, abilitato all'esercizio
della professione da almeno dieci anni,
iscritto, al momento dell'attribuzione
dell'incarico, al relativo albo
professionale, assunto a tempo
indeterminato, dotato di adeguata
esperienza almeno quinquennale nel
settore dei lavori pubblici maturata in
posizione di responsabilità direttiva,
nell'attività di controllo tecnico dei
cantieri (organizzazione, qualità,
avanzamento lavori, costi) o di
valutazione della capacità economico -
finanziaria delle imprese in relazione al
loro portafoglio ordini, ovvero nella
attività di certificazione della
qualità; il medesimo direttore tecnico
dovrà dichiarare, nelle forme previste
dalle vigenti leggi, di non svolgere
analogo incarico presso altre SOA;
da tre laureati, di cui
uno in ingegneria o architettura, uno in
giurisprudenza ed uno in economia e
commercio, assunti a tempo indeterminato,
in possesso di esperienza professionale
almeno triennale attinente al settore dei
lavori pubblici;
da sei dipendenti, in
possesso almeno del diploma di scuola
media superiore, assunti a tempo
indeterminato.
I
soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nelle SOA
devono possedere i requisiti morali previsti
dall'articolo 7, comma 7.
Il
venire meno dei requisiti determina la decadenza
dalla carica; essa è dichiarata dagli organi
sociali delle SOA entro trenta giorni dalla
conoscenza del fatto.
Le
SOA devono disporre di attrezzatura informatica
per la comunicazione delle informazioni
all'Osservatorio conforme al tipo definito
dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 10 (Concessione e revoca della autorizzazione)
Lo
svolgimento da parte delle SOA dell'attività di
attestazione della qualificazione ai sensi del
presente Regolamento è subordinato alla
autorizzazione dell'Autorità.
La
SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata
dai seguenti documenti:
l'atto costitutivo e lo
statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale
e la dichiarazione circa eventuali
situazioni di controllo o di
collegamento;
l'organigramma della SOA,
comprensivo dei curriculum dei soggetti
che ne fanno parte;
la dichiarazione del
legale rappresentante, nei modi e con le
forme previsti dalle vigenti leggi, circa
l'inesistenza delle situazioni previste
dall'articolo 7, comma 7, in capo alla
SOA, ai suoi amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici;
certificato del
casellario giudiziale relativo agli
amministratori, legali rappresentanti e
direttori tecnici della SOA;
un documento contenente
la descrizione delle procedure che,
conformemente a quanto stabilito
dall'Autorità entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, saranno utilizzate
per l'esercizio dell'attività di
attestazione;
una polizza assicurativa
stipulata con impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura del rischio
cui si riferisce l'obbligo, per la
copertura delle responsabilità
conseguenti all'attività svolta, avente
massimale non inferiore a sei volte il
volume di affari prevedibile.
L'Autorità
ai fini istruttori può chiedere ulteriori
informazioni ed integrazioni alla documentazione
fornita dalla SOA istante, e conclude il
procedimento entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
all'Autorità per acquisire le richieste
integrazioni non si computa nel termine.
Il
diniego di autorizzazione non impedisce la
presentazione di una nuova istanza
L'autorizzazione
è revocata dall'Autorità quando sia accertato
il venire meno dei requisiti e delle condizioni
di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia
accertato il mancato inizio dell'attività
sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o
quando la stessa attività risulti interrotta per
più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì
revocata nei casi più gravi di violazione
dell'obbligo di rendere le informazioni richieste
ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque
quando sia accertato che la SOA non svolge la
propria attività in modo efficiente e conforme
alle disposizioni della Legge, del presente
Regolamento e nel rispetto delle procedure
contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera f).
Il
procedimento di revoca dell'autorizzazione, è
iniziato d'ufficio, quando l'Autorità viene a
conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di
denuncia di terzi interessati, del verificarsi di
una delle circostanze di cui al comma 5. A tal
fine l'Autorità contesta alla SOA gli addebiti
accertati, invitandola a presentare le proprie
osservazioni e controdeduzioni entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi
i quali, entro i successivi novanta giorni, viene
assunta la decisione in ordine alla revoca.
In
via istruttoria l'Autorità può disporre tutte
le audizioni e le acquisizioni documentali
necessarie; le audizioni sono svolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le
acquisizioni documentali sono alla stessa
comunicate, con l'assegnazione di un termine non
inferiore a trenta e non superiore a sessanta
giorni per controdeduzioni. In tal caso, il
termine per le pronuncia da parte dell'Autorità
rimane sospeso per il periodo necessario allo
svolgimento dell'istruttoria ed alle
presentazione delle controdeduzioni.
In
caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di
fallimento e di cessazione della attività di una
SOA le attestazioni rilasciate sono valide a
tutti gli effetti. Le imprese qualificate
indicano, entro novanta giorni dalla data della
comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui
trasferire la documentazione in base alla quale
sono state rilasciate le attestazioni di
qualificazione; nell'eventualità di inerzia del
soggetto qualificato il trasferimento è disposto
dall'Autorità.
In
caso di revoca dell'autorizzazione, ovvero di
fallimento e di cessazione della attività di una
SOA, le documentazioni relative ai contratti per
il rilascio di attestazioni non ancora conclusi
sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte
dalle imprese contraenti.
Art. 11 (Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
L'Autorità
iscrive in apposito elenco le società
autorizzate a svolgere l'attività di
attestazione e ne assicura la pubblicità per il
tramite dell'Osservatorio.
L'Autorità,
sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA
ai sensi dell'articolo 12, cura la formazione su
base regionale, con riferimento alla sede legale
dei soggetti qualificati, di elenchi delle
imprese che hanno conseguito la qualificazione.
Tali elenchi sono resi pubblici tramite
l'Osservatorio.
Art. 12 (Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
Nello
svolgimento della propria attività le SOA
devono:
comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, della Legge;
acquisire le informazioni
necessarie dai soggetti da qualificare ed
operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
agire in modo da
garantire imparzialità ed equo
trattamento;
assicurare e mantenere
l'indipendenza richiesta dalla Legge e
dal Regolamento;
disporre di risorse e
procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare efficienza e
correttezza;
verificare la veridicità
e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni
presentate dai soggetti cui rilasciare
l'attestato.
Per
l'espletamento delle loro attività le SOA non
possono ricorrere a prestazioni di soggetti
esterni alla loro organizzazione aziendale.
Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato E.
Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono considerati
corrispettivo minimo della prestazione resa. Non
può essere previsto il pagamento di un
corrispettivo in misura maggiore del suo doppio.
Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.
Le
SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici
giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.
Art. 13 (Autorizzazione di organismi di certificazione)
Gli
organismi già accreditati al rilascio di
certificazione dei sistemi di qualità, che
intendono svolgere anche attività di
attestazione, sono soggetti alla autorizzazione
da parte dell'Autorità.
L'autorizzazione
è subordinata all'accertamento della sussistenza
dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli
articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che
attiene alla denominazione sociale e all'unicità
dell'oggetto sociale.
Art. 14 (Vigilanza dell'Autorità)
L'Autorità,
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera i),
della Legge, vigila sul sistema di
qualificazione, e a tale fine, anche effettuando
ispezioni o richiedendo qualsiasi documento
ritenesse necessario, controlla che le SOA:
operino secondo le
procedure, anche di controllo interno,
presentate in sede di richiesta di
autorizzazione ed approvate
dall'Autorità stessa;
abbiano un comportamento
che elimini qualsiasi possibilità di
conflitti di interesse;
rilascino le attestazioni
nel pieno rispetto dei requisiti
stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo
III.
applichino le tariffe di
cui all'allegato E.
I
poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità
ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera
c), sono esercitati anche su motivata e
documentata istanza di altra impresa, che in ogni
momento può chiedere la verifica della
sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al
rilascio dell'attestazione, sempre che vanti un
interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di
verifica l'Autorità, disposti i necessari
accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e
sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede
entro sessanta giorni.
L'Autorità
provvede periodicamente alla verifica a campione
di un numero di attestazioni rilasciate dalle
SOA, di anno in anno fissato dalla stessa
Autorità.
Requisiti per la qualificazioneArt. 15 (Domanda di qualificazione)
Per
il conseguimento della qualificazione le imprese
devono possedere, oltre alla certificazione di
sistema di qualità o alla dimostrazione della
presenza di elementi significativi di cui
all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della
Legge secondo la cadenza temporale prevista
nell'allegato B, i requisiti stabiliti dal
presente titolo.
L'impresa
che intende ottenere l'attestazione di
qualificazione deve stipulare apposito contratto
con una delle SOA autorizzate.
La
SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti
necessari alla verifica dei requisiti di
qualificazione, anche mediante accesso diretto
alle strutture aziendali dell'impresa istante, e
compie la procedura di rilascio dell'attestazione
entro novanta giorni dalla stipula del contratto.
La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Della
stipula del contratto, del rilascio o del diniego
di rilascio dell'attestazione la SOA informa
l'Autorità nei successivi trenta giorni.
La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.
Il
rinnovo dell'attestazione può essere richiesto
anche prima della scadenza sempre che siano
decorsi tre mesi dalla data del rilascio
dell'attestazione già acquisita.
Il
rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse
condizioni e con le stesse modalità previste per
il rilascio dell'attestazione; dalla data della
nuova attestazione decorre il termine di
efficacia fissato dal comma 5.
Non
costituiscono rinnovo di attestazione e non
producono conseguenze sulla durata di efficacia
dell'attestazione le variazioni che non producono
effetti diretti sulle categorie e classifiche
oggetto della relativa qualificazione; dette
variazioni sono soggette, secondo criteri fissati
dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, a
procedure accelerate e semplificate nonché a
tariffa ridotta.
In
caso di fusione o di altra operazione che
comporti il trasferimento di azienda o di un suo
ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la
qualificazione dei requisiti posseduti dalle
imprese che ad esso hanno dato origine.
Art. 15-bis (Verifica triennale)
Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa.
L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.
Art. 16 (Controllo dell'Autorità sulle attestazioni)
Le
determinazioni assunte dalle SOA in merito ai
contratti stipulati dalle imprese per ottenere la
qualificazione sono soggette al controllo
dell'Autorità qualora l'impresa interessata ne
faccia richiesta entro il termine di trenta
giorni dalla data di effettiva conoscenza della
determinazione stessa.
L'Autorità,
sentita l'impresa richiedente e la SOA e
acquisite le informazioni necessarie, provvede
entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le
eventuali condizioni da osservarsi
nell'esecuzione del contratto stipulato.
L'inottemperanza da parte della SOA alle
indicazioni dell'Autorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dell'articolo
10, comma 5 del presente Regolamento.
Art. 17 (Requisiti d'ordine generale)
I
requisiti d'ordine generale occorrenti per la
qualificazione sono:
cittadinanza italiana o
di altro Stato appartenente all'Unione
Europea, ovvero residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a
Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;
assenza di procedimento
in corso per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
inesistenza di sentenze
definitive di condanna passate in
giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale a carico del titolare,
del legale rappresentante,
dell'amministratore o del direttore
tecnico per reati che incidono sulla
moralità professionale;
inesistenza di violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del
paese di residenza;
inesistenza di
irregolarità, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo
la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
iscrizione al registro
delle imprese presso le competenti camere
di commercio, industria, agricoltura e
artigianato, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza,
con indicazione della specifica attività
di impresa;
insussistenza dello stato
di fallimento, di liquidazione o di
cessazione dell'attività;
inesistenza di procedure
di fallimento, di concordato preventivo,
di amministrazione controllata e di
amministrazione straordinaria;
inesistenza di errore
grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
inesistenza di violazioni
gravi, definitivamente accertate,
attinenti l'osservanza delle norme poste
a tutela della prevenzione e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
inesistenza di false
dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l'ammissione agli
appalti e per il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
L'Autorità
stabilisce mediante quale documentazione i
soggetti che intendono qualificarsi dimostrano
l'esistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di ciò è fatto espresso
riferimento nel contratto da sottoscriversi fra
SOA e impresa.
Per
la qualificazione delle società commerciali,
delle cooperative e dei loro consorzi, dei
consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi
stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 si riferiscono al direttore
tecnico e a tutti i soci se si tratta di società
in nome collettivo; al direttore tecnico e a
tutti gli accomandatari se si tratta di società
in accomandita semplice; al direttore tecnico e
agli amministratori muniti di rappresentanza se
si tratta di ogni altro tipo di società o di
consorzio.
Art.18 (Requisiti di ordine speciale)
I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
adeguata capacità economica e finanziaria;
adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
adeguato organico medio annuo.
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
da idonee referenze bancarie;
dalla cifra di affari,
determinata secondo quanto previsto
all'articolo 22, realizzata con lavori
svolti mediante attività diretta ed
indiretta non inferiore al 100% degli
importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie;
limitatamente ai soggetti
tenuti alla redazione del bilancio, dal
capitale netto, costituito dal totale
della lettera A del passivo di cui
all'articolo 2424 del codice civile,
riferito all'ultimo bilancio approvato,
di valore positivo.
La
cifra di affari in lavori relativa alla attività
diretta è comprovata: da parte delle ditte
individuali, delle società di persone, dei
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da
parte delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
La
cifra di affari in lavori relativa alla attività
indiretta, in proporzione alle quote di
partecipazione dell'impresa richiedente, è
comprovata con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito, dei
consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra
imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa
parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato
direttamente alla stazione appaltante e non
abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da
parte di soggetti consorziati.
La
adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
con la presenza di idonea
direzione tecnica secondo quanto previsto
dall'articolo 26;
dall'esecuzione di
lavori, realizzati in ciascuna delle
categorie oggetto della richiesta, di
importo non inferiore al 90% di quello
della classifica richiesta; l'importo è
determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 22;
dall'esecuzione di un
singolo lavoro, in ogni singola categoria
oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al 40% dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella stessa
singola categoria, di importo complessivo
non inferiore al 55% dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di tre lavori, nella stessa
singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al 65%
dell'importo della qualificazione
richiesta; gli importi sono determinati
secondo quanto previsto dall'articolo 22.
L'esecuzione
dei lavori è documentata dai certificati di
esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 22,
comma 7.
Per
la qualificazione necessaria a realizzare lavori
pubblici affidati in appalto a seguito di appalto
concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1)
della Legge, oppure affidati in concessione, il
requisito dell'idoneità tecnica è altresì
dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico
composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo
staff, dei quali almeno la metà in possesso di
laurea, è stabilito in due per le imprese
qualificate fino alla terza classifica, in
quattro per le imprese appartenenti alla quarta
ed alla quinta classifica, ed in sei per le
imprese qualificate nelle classifiche successive.
L'adeguata
attrezzatura tecnica consiste nella dotazione
stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in
locazione finanziaria o in noleggio, dei quali
sono fornite le essenziali indicazioni
identificative. Detta dotazione contribuisce al
valore della cifra di affari in lavori di cui al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell'ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni
di locazione finanziaria o canoni di noleggio,
per un valore non inferiore al 2% della predetta
cifra d'affari, costituito per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione
finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale
è terminato il piano di ammortamento
contribuisce al valore della cifra di affari
sotto forma di ammortamenti figurativi, da
evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo
il piano di ammortamento precedentemente adottato
per un periodo pari alla metà della sua durata.
L'ammortamento figurativo è calcolato con
applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso.
Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.
L'ammortamento
è comprovato: da parte delle ditte individuali e
delle società di persone, con la presentazione
della dichiarazione dei redditi corredata da
autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane,
dei consorzi stabili e delle società di capitale
con la presentazione dei bilanci, riclassificati
in conformità alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
L'adeguato
organico medio annuo è dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, di cui almeno il 40%
per personale operaio. In alternativa l'adeguato
organico medio annuo può essere dimostrato dal
costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al 10% della cifra di affari in lavori,
di cui almeno l'80% per personale tecnico
laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la
retribuzione del titolare si intende compresa
nella percentuale minima necessaria. Per le
imprese individuali e per le società di persone
il valore della retribuzione del titolare e dei
soci è pari a cinque volte il valore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini
della contribuzione INAIL.
Il
costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, è
documentato con il bilancio corredato dalla
relativa nota e riclassificato in conformità
delle direttive europee dai soggetti tenuti alla
sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea
documentazione, nonché da una dichiarazione
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo indicato nei bilanci
e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed
alle Casse edili in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.
Alla
determinazione delle percentuali di cui ai commi
8 e 10 concorre, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'ammortamento ed
il costo per il personale dipendente dei consorzi
e delle società di cui al comma 4.
I
consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono
dimostrare il requisito relativo alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in
dotazione stabile ai propri consorziati; gli
stessi soggetti possono dimostrare il requisito
relativo all'organico medio annuo attraverso il
costo del personale dipendente proprio e dei
soggetti consorziati.
Per
ottenere la qualificazione fino alla III
classifica di importo, i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c), possono essere
dimostrati dall'impresa mediante i lavori
affidati ad altre imprese della cui condotta è
stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facoltà può essere esercitata
solo nel caso in cui i soggetti designati hanno
svolto funzioni di direttore tecnico, per conto
di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del
Regolamento, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre
consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento
delle funzioni in questione è dimostrato con
l'esibizione dei certificati di iscrizione
all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di
esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei
direttori tecnici è stato responsabile. La
valutazione dei lavori è effettuata abbattendo
ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino
ad un massimo di cinque miliardi. Un direttore
tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al
comma 5, lettere b) e c) qualora non siano
trascorsi cinque anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una
apposita dichiarazione.
Qualora
la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui
al comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra
il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2,
lettera b), è inferiore alle percentuali
indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra
d'affari stessa è figurativamente e
proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire
le percentuali richieste; la cifra d'affari così
figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del requisito di cui al comma 2,
lettera b). Qualora la non congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
Art. 19 (Incremento convenzionale premiante)
1. Qualora l'impresa, oltre al possesso
di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui
all'articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti
requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A
del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo
2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato,
pari o superiore al 5% della cifra di affari media
annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 18, comma
2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra
liquidità ed esigibilità correnti dell'ultimo bilancio
approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità
comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell'esercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla
differenza tra il valore ed i costi della produzione di
cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore
positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c)
e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al
medesimo articolo, commi 8 e 10;
i valori degli importi di cui all'articolo 18, commi 2,
lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall'impresa
sono figurativamente incrementati in base alla
percentuale determinata secondo quanto previsto
dall'allegato F; gli importi così figurativamente
rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti
dei suddetti commi dell'articolo 18.
Art. 20 (Consorzi stabili)
Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 21 (Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti)
Gli
importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le
categorie individuate dalle tabelle di cui
all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle
variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo
di costruzione di un edificio residenziale,
intervenute fra la data di ultimazione dei lavori
e la data di sottoscrizione del contratto di
qualificazione con la SOA.
Sono
soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli
importi dei lavori eseguiti a seguito di
contratti stipulati con le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 2, comma1, lettera b) del
presente Regolamento.
Art. 22 (Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati)
La
cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori
previsti rispettivamente all'articolo 18, comma
2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5,
lettera b), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle
categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti
all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli
realizzati nei migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
I
lavori di cui all'articolo 18, comma 5, lettera
c), sono quelli realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
Fino
al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle
categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui
all'articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli
realizzati nel decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.
I
lavori da valutare sono quelli eseguiti
regolarmente e con buon esito iniziati ed
ultimati nel periodo di cui al precedente comma
1, ovvero la parte di essi eseguita nel
quinquennio, per il caso di lavori iniziati in
epoca precedente o per il caso di lavori in corso
di esecuzione alla data della sottoscrizione del
contratto con la SOA, calcolata presumendo un
avanzamento lineare degli stessi.
L'importo
dei lavori è costituito dall'importo
contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
incrementato dall'eventuale revisione prezzi e
dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve
dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a
titolo risarcitorio.
I
certificati di esecuzione dei lavori sono redatti
in conformità allo schema di cui all'allegato D
e contengono la espressa dichiarazione dei
committenti che i lavori eseguiti sono stati
realizzati regolarmente e con buon esito; se
hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o
giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
della qualificazione per i lavori sui beni
soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la certificazione deve contenere
l'attestato dell'autorità preposta alla tutela
del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli
interventi eseguiti. Sono fatti salvi i
certificati rilasciati prima della data di
entrata in vigore del presente Regolamento.
I
certificati rilasciati alle imprese esecutrici
dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle
stazioni appaltanti, all'Osservatorio.
L'Autorità provvede ai necessari riscontri a
campione.
Art. 23 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)
Per
i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede
legale in Italia, il richiedente produce:
per i Paesi aderenti
all'Unione Europea, la certificazione
rilasciata dal committente ed il
certificato di collaudo, laddove emesso;
per gli altri Paesi una
attestazione rilasciata dal tecnico di
fiducia del consolato competente, vistata
dal medesimo dalla quale risultano i
lavori eseguiti, il loro ammontare, i
tempi di esecuzione nonché la
dichiarazione che i lavori furono
eseguiti regolarmente e con buon esito;
una copia del contratto e
ogni documento comprovante i lavori
eseguiti.
Art. 24 (Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa subappaltatrice)
Ai
fini della qualificazione delle imprese che hanno
affidato lavorazioni in subappalto e delle
imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime
di subappalto valgono i seguenti criteri:
le lavorazioni assunte in
regime di subappalto sono classificabili
ai sensi delle tabelle di cui
all'allegato A; l'impresa subappaltatrice
può utilizzare per la qualificazione il
quantitativo delle lavorazioni eseguite
aventi le caratteristiche predette;
l'impresa aggiudicataria
può utilizzare l'importo complessivo dei
lavori se l'importo delle lavorazioni
subappaltate non supera il 30%
dell'importo complessivo ed il 40% nel
caso di lavorazioni appartenenti alle
categorie di cui all'allegato A per le
quali è prescritta la qualificazione
obbligatoria; in caso contrario,
l'ammontare complessivo dei lavori viene
decurtato della quota eccedente quella
anzidetta; l'importo dei lavori così
determinato può essere utilizzato
esclusivamente per la qualificazione
nella categoria prevalente.
I
lavori sui beni immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali sono utilizzati ai fini della
qualificazione soltanto dall'impresa che li ha
effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Art. 25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)
L'attribuzione
alle categorie di qualificazione individuate
dalle tabelle di cui all'allegato A e relative ai
lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti
pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti
all'applicazione delle leggi in materia di lavori
pubblici, viene effettuata con riferimento alla
categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
Per
i lavori il cui committente non sia tenuto
all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici,
l'importo e la categoria dei lavori sono desunti
dal contratto di appalto o altro documento di
analoga natura ed è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle
tabelle di cui all'allegato A.
Per
i lavori eseguiti in proprio e non su committenza
si fa riferimento a parametri fisici (metri
quadrati, metri cubi) valutati sulla base di
prescrizioni od indici ufficiali e il relativo
importo è valutato nella misura del 100%.
Nel
caso di opere di edilizia abitativa, si fa
riferimento al costo totale dell'intervento
(C.T.N.) così come determinato dai soggetti
competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato
per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato
del 25%.
Nei
casi indicati ai commi 3 e 4 le relative
dichiarazioni sono corredate dalla seguente
documentazione:
concessione edilizia
relativa all'opera realizzata, ove
richiesta, con allegata copia autentica
del progetto approvato;
copia del contratto
stipulato;
copia delle fatture
corrispondenti al quantitativo di lavori
eseguiti;
d) copia del certificato di regolare
esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
Ai
fini della qualificazione, l'importo dei lavori
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al
consorzio di cooperative e al consorzio stabile
è attribuito, sulla base di una deliberazione
del consorzio stesso, al consorzio ed
eventualmente al consorziato esecutore secondo le
percentuali previste dall'articolo 24, comma 1,
lettera b).
Art. 26 (Direzione tecnica) (testo parzialmente modificato dalla legge 23.12.2000 n°388)
La
direzione tecnica è l'organo cui competono gli
adempimenti di carattere tecnico - organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori. La
direzione tecnica può essere assunta da un
singolo soggetto, eventualmente coincidente con
il legale rappresentante dell'impresa, o da più
soggetti,
I
soggetti ai quali viene affidato l'incarico di
direttore tecnico sono dotati, per la
qualificazione in categorie con classifica di
importo superiore alla IV, di laurea in
ingegneria, in architettura, o altra
equipollente, di diploma universitario in
ingegneria o in architettura o equipollente, di
diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori è
ammesso anche il possesso del diploma di geometra
e di perito industriale edile o di equivalente
titolo di studio tecnico, ovvero di requisito
professionale identificato nella esperienza
acquisita nel settore delle costruzioni quale
direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti
tale condizione.
I
soggetti designati nell'incarico di direttore
tecnico non possono rivestire analogo incarico
per conto di altre imprese qualificate; essi
producono una dichiarazione di unicità di
incarico. Qualora il direttore tecnico sia
persona diversa dal titolare dell'impresa, dal
legale rappresentante, dall'amministratore e dal
socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa
o in possesso di contratto d'opera professionale
regolarmente registrato. Per i lavori che hanno
ad oggetto beni immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali e per gli scavi archeologici, la
direzione tecnica è affidata a soggetto in
possesso di laurea in conservazione di beni
culturali o in architettura e, per la
qualificazione in classifiche inferiori alla IV,
anche a soggetto dotato di esperienza
professionale acquisita nei suddetti lavori quale
direttore di cantiere per un periodo non
inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti
tale condizione rilasciati dall'autorità
preposta alla tutela dei suddetti beni. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici possono essere definiti o individuati
eventuali altri titoli o requisiti professionali
equivalenti.
La
qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo
18, comma 14, è collegata al direttore tecnico
che l'ha consentita. La stessa qualificazione
può essere confermata sulla base di autonoma e
specifica valutazione se l'impresa provvede alla
sostituzione del direttore tecnico o dei
direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneità.
Se
l'impresa non provvede alla sostituzione del o
dei direttori tecnici uscenti, si dispone:
la revoca della
qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, connessi alla presenza
del o dei direttori tecnici uscenti;
la conferma o la
riduzione della qualificazione nelle
categorie ed importi corrispondenti, nel
caso in cui l'impresa dimostri di aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o
di minore importo nelle categorie in
precedenza connesse alla direzione
tecnica.
Se
la variazione della direzione tecnica è
influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se
la medesima è costituita da una sola persona,
l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA
che l'ha qualificata e all'Osservatorio dei
lavori pubblici entro trenta giorni dalla data
della avvenuta variazione.
In
deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti
che alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento svolgono la funzione di direttore
tecnico, possono conservare l'incarico presso la
stessa impresa.
Art. 27 (Casellario informatico)
Presso
l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito
il casellario informatico delle imprese
qualificate. Il casellario è formato sulla base
delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi
dell'articolo 12, comma 5, del presente
Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni
appaltanti previste dal Regolamento generale.
Nel
casellario sono inseriti in via informatica per
ogni impresa qualificata i seguenti dati:
ragione sociale,
indirizzo, partita IVA e numero di
matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
rappresentanza
legale, direzione tecnica e organi con
potere di rappresentanza;
categorie ed importi
della qualificazione conseguita;
data di cessazione
dell'efficacia dell'attestazione di
qualificazione;
ragione sociale della SOA
che ha rilasciato l'attestazione;
cifra di affari in lavori
realizzata nel quinquennio precedente la
data dell'ultima attestazione conseguita;
costo del personale
sostenuto nel quinquennio precedente la
data dell'ultima qualificazione
conseguita, con indicazione specifica del
costo relativo al personale operaio,
tecnico, diplomato o laureato;
costo degli ammortamenti
tecnici ordinari, degli ammortamenti
figurativi e dei canoni per attrezzatura
tecnica sostenuto nel quinquennio
precedente la data dell'ultima
qualificazione conseguita;
natura ed importo dei
lavori eseguiti in ogni categoria nel
quinquennio precedente l'ultima
qualificazione conseguita, risultanti dai
certificati rilasciati dalle stazioni
appaltanti;
elenco dell'attrezzatura
tecnica in proprietà o in locazione
finanziaria;
importo dei versamenti
effettuati all'INPS, all'INAIL e alle
Casse Edili in ordine alla retribuzione
corrisposte ai dipendenti;
eventuale stato di
liquidazione o cessazione di attività;
eventuali procedure
concorsuali pendenti;
eventuali episodi di
grave negligenza nell'esecuzione di
lavori ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento
all'osservanza delle norme in materia di
sicurezza e degli obblighi derivanti da
rapporto di lavoro, comunicate dalle
stazioni appaltanti;
eventuali sentenze di
condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale a carico dei legali
rappresentanti, degli amministratori
delegati o dei direttori tecnici per
reati contro la pubblica amministrazione,
l'ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
eventuali provvedimenti
di esclusione dalle gare ai sensi
dell'articolo 8, comma 7, della Legge
adottati dalle stazioni appaltanti;
eventuali falsità nelle
dichiarazioni rese in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara,
accertate in esito alla procedura di cui
all'articolo 10, comma 1 quater, della
Legge;
tutte le altre notizie
riguardanti le imprese che, anche
indipendentemente dall'esecuzione dei
lavori, sono dall'Osservatorio ritenute
utili ai fini della tenuta del
casellario.
Le
imprese sono tenute a comunicare
all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai
requisiti di ordine generale previsti
dall'articolo 17.
Le
stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori
una relazione dettagliata sul comportamento
dell'impresa esecutrice, redatta secondo la
scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
I
dati del casellario di cui al comma 2 sono resi
pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a
disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
l'individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di
affidamento di lavori pubblici.
Tutte
le notizie, le informazioni e i dati riguardanti
le imprese contenute nel casellario sono
riservati e tutelati nel rispetto della normativa
vigente fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere le stazioni appaltanti.
Art. 28 (Requisiti per lavori pubblici di importo inferiore a 150. 000 Euro)
Fermo
restando quanto previsto dal Regolamento generale
in materia di esclusione dalle gare, le imprese
possono partecipare agli appalti di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti
di ordine tecnico - organizzativo:
importo dei lavori
eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del
contratto da stipulare;
costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando; nel caso
in cui il rapporto tra il suddetto costo
e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
adeguata attrezzatura
tecnica.
Per
i lavori sui beni immobili soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali, per gli scavi archeologici e per
quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver
realizzato nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando lavori analoghi per
importo pari a quello dei lavori che si intendono
eseguire, e presentare l'attestato di buon esito
degli stessi rilasciato dalle autorità
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui
si riferiscono i lavori eseguiti.
I
requisiti sono determinati e documentati secondo
quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati
in sede di domanda di partecipazione o di
offerta; la loro sussistenza è accertata dalla
stazione appaltante secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Norme transitorieArt.29 (Disciplina transitoria)
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, le imprese non ancora in
possesso della qualificazione secondo il sistema
previsto dai titoli I, II e III possono
realizzare lavori pubblici e partecipare alle
relative procedure di affidamento secondo i modi
e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
I
requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e
32 sono riferiti al quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, e sono
determinati e documentati secondo quanto previsto
al titolo III; il relativo possesso è dichiarato
dalle imprese in sede di domanda di
partecipazione o di offerta ed è accertato dalle
stazioni appaltanti secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Fino
all'entrata in vigore del regolamento generale,
le cause di esclusione dalle gare per
l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono determinate con riferimento a quanto
previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3.
Art.30 (Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
La
stazione appaltante indica nel bando di gara:
l'importo complessivo
dell'opera o del lavoro oggetto
dell'appalto;
la relativa categoria
prevalente e la relativa classifica
secondo l'allegato A e l'articolo 3,
comma 4; si intende prevalente la
categoria di importo più elevato fra
quelle costituenti l'intervento;
le parti appartenenti
alle categorie generali o specializzate
di cui si compone l'opera o il lavoro,
diverse dalla categoria prevalente, con i
relativi importi e categorie che, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 13,
comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, sono
tutte, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo, e
comunque scorporabili.
Le
parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi
del comma 1, lettera d) sono quelle di valore
singolarmente superiore al dieci per cento
dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro,
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.
Art.31
(Appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore
al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP) (testo
parzialmente modificato dalla legge 23.12.2000 n°388)
Alle
procedure di affidamento di appalti di importo
superiore a 150.000 Euro ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui
bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001,
sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti
requisiti:
cifra d'affari in lavori,
non inferiore a 1,75 volte l'importo
dell'appalto da affidare;
esecuzione di lavori
appartenenti alla categoria prevalente
oggetto dell'appalto di importo non
inferiore al 60% di quello da affidare;
per gli appalti di importo pari o
inferiori a 3.500.000 di Euro, la
percentuale è fissata al 40%;
costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non
inferiore ai valori fissati dall'articolo
18, comma 10, riferiti alla cifra
d'affari effettivamente realizzata;
dotazione stabile di
attrezzatura tecnica secondo i valori
fissati dall'articolo 18, comma 8,
riferiti alla cifra d'affari
effettivamente realizzata; per le
procedure i cui bandi sono pubblicati
entro il 31 dicembre 2000 il valore
richiesto è pari alla metà.
Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del
comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori
previsti, si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 18, comma 15; la cifra d'affari
così figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui
al comma 1, lettera a).
(
abrogato dalla legge23.12.2000 n°388)
Art. 32
(Appalti di importo pari o superiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP)
Alle
procedure di affidamento di appalti di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di
5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati
entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, sono ammesse le imprese in
possesso dei seguenti requisiti:
cifra d'affari in lavori
non inferiore a due volte e mezzo
l'importo dell'appalto da affidare;
esecuzione di lavori,
realizzati nella categoria prevalente
oggetto dell'appalto, di importo non
inferiore al 60% di quello dell'appalto
da affidare;
esecuzione di un singolo
lavoro, nella categoria prevalente
oggetto dell'appalto, di importo, non
inferiore al 30% di quello dell'appalto
da affidare, ovvero, in alternativa, di
due lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non
inferiore al 40% di quello dell'appalto
da affidare ovvero, in alternativa, di
tre lavori, nella suddetta categoria
prevalente, di importo complessivo, non
inferiore al 50% di quello dell'appalto
da affidare;
costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non
inferiore a quanto previsto valori
fissati dall'articolo 18, comma 10,
riferiti alla cifra d'affari
effettivamente realizzata;
dotazione stabile di
attrezzatura tecnica nella metà dei
valori fissati dall'articolo 18, comma 8,
riferiti alla cifra di affari
effettivamente realizzata.
Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del
comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i
valori previsti, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di
affari così figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui al comma 1, lettera a).
Qualora
il concorrente sia un'associazione temporanea o
un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge,
ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito
fissato dal comma 1, lettera c), deve essere
stato integralmente eseguito da una qualsiasi
delle imprese associate o consorziate.
Articolo 33
(Disposizioni finali)
L'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e
per i contratti del Ministero dei lavori pubblici
assume la denominazione di Ispettorato generale
per i contratti con il compito di provvedere, con
l'attuale struttura organizzativa,
all'esperimento delle gare e alla stipulazione
dei contratti per l'appalto dei lavori, dei
servizi e delle forniture di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, nonché alla
stipulazione degli atti di transazione
nell'interesse del Ministero stesso.
All'Ispettorato è demandato inoltre ogni
adempimento relativo alle materie che residuano a
seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei
costruttori, con particolare riferimento alla
normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente
Regolamento, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici è determinato il contingente di
personale da assegnare all'Ispettorato
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive
del Ministero dei lavori pubblici.
Ai
sensi dell'articolo 8, commi 10 e 11, della
Legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli
organi deliberanti dell'Albo nazionale dei
costruttori per le quali non sia intervenuta
entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione
all'Albo stesso.
Art. 34
(Entrata in vigore)
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
ALLEGATO A
PREMESSE
Ai
fini delle seguenti declaratorie per
"opera" o per "intervento" si
intende un insieme di lavorazioni capace di
esplicare funzioni economiche e tecniche.
La
qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere generali, individuate con l'acronimo
"OG", è conseguita dimostrando
capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi
altro mezzo l'attività di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o
interventi per la cui realizzazione, finiti in
ogni loro parte e pronti all'uso da parte
dell'utilizzatore finale, siano necessarie una
pluralità di specifiche lavorazioni. La
qualificazione presuppone effettiva capacità
operativa ed organizzativa dei fattori
produttivi, specifica competenza nel
coordinamento tecnico delle attività lavorative,
nella gestione economico-finanziaria e nella
conoscenza di tutte le regole tecniche e
amministrative che disciplinano l'esecuzione di
lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere
generali individua attività non ricomprese nelle
altre categorie generali.
La
qualificazione in ciascuna delle categorie
specializzate, individuate con l'acronimo
"OS", è conseguita dimostrando
capacità di eseguire in proprio l'attività di
esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di
specifiche lavorazioni che costituiscono di norma
parte del processo realizzativo di un'opera o di
un intervento e necessitano di una particolare
specializzazione e professionalità. La
qualificazione presuppone effettiva capacità
operativa ed organizzativa dei fattori produttivi
necessari alla completa esecuzione della
lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche
abilitazioni tecniche ed amministrative previste
dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
La
qualificazione nelle categorie che risultano
dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM.
770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le
lavorazioni realizzate con riferimento alle
vecchie declaratorie riguardino lavorazioni
previste dalle declaratorie del presente
allegato.
Le
lavorazioni di cui alle categorie generali
nonché alle categorie specializzate per le quali
nell'allegata tabella "corrispondenze nuove
e vecchie categorie" è prescritta la
qualificazione obbligatoria, qualora siano
indicate nei bandi di gara come parti
dell'intervento da realizzare, non possono essere
eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive
delle relative adeguate qualificazioni.
CATEGORIE OPERE GENERALIOG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture,
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle
eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le
carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per
parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli
edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale
in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in
opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili,
silos ed edifici di grande altezza con strutture di
particolari caratteristiche e complessità .
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme
coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a
recuperare, conservare, consolidare, trasformare,
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a
norma delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli
immobili di impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo
nonché di eventuali opere connesse, complementari e
accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,
VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per consentire la mobilità su
"gomma", "ferro" e "aerea",
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di
tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario,
nonché di tutti gli impianti automatici,
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e
per la trazione elettrica necessari a fornire un buon
servizio all'utente in termini di uso, informazione,
sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, le autostrade, le
superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli
svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le
opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di
interesse nazionale e locale, le metropolitane, le
funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi
caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i
piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari,
naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento
armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati
in opera.
OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione, mediante l'impiego di specifici
mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che
siano necessari per consentire la mobilità su
"gomma" e su "ferro, qualsiasi sia il loro
grado di importanza, completi di ogni opera connessa,
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali
strade di accesso di qualsiasi grado di importanza,
svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso,
opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire
un buon servizio all'utente in termini di uso,
informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali,
trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano
necessari per consentire la raccolta di acqua da
effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi
d'acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici necessari all'efficienza e all'efficacia
degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a
servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di
materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,
OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi a rete che siano
necessari per attuare il "servizio idrico
integrato" ovvero per trasportare ai punti di
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di
tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici,
meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici,
necessari a fornire un buon servizio all'utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli
acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di
sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la
rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli
attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle
tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il
trattamento delle acque reflue prima della loro
immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti,
gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI
DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque
realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono
terminali per la mobilità su "acqua" ovvero
opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o
salate, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari a fornire un buon servizio all'utente in
termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e
assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le
banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le
difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine,
le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in
mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro
l'erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione
o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete,
comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di
corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la
difesa del territorio dai suddetti corsi d'acqua,
completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria, nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i
bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e
dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la
sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque
superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi
arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la
stabilizzazione dei pendii.
OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono
necessari per la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da
qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono
necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e
per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione
all'utente finale di potenza elettrica, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria,
puntuale o a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine
di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto
e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e
posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di
fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in
opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o la ristrutturazione di un insieme
coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione
e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari,
di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di
impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di
impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici,
televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati già
realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E
PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali
o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e
della protezione ambientale
Comprende in via esemplificativa le discariche,
l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la
protezione delle falde acquifere, la bonifica di
materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e
telerilevamento per il monitoraggio ambientale per
qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla
vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per
il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per
fornire un buon servizio all'utente sia in termini di
informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di
opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del
territorio ed al ripristino della compatibilità fra
"sviluppo sostenibile" ed ecosistema, comprese
tutte le opere ed i lavori necessari per attività
botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed
il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e
dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto
idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere
necessarie per la stabilità dei pendii, la
riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le
opere per la rivegetazione di scarpate stradali,
ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica
di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e
qualunque sia la natura del terreno da scavare o
ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI
INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
Riguarda l'esecuzione del restauro, della
manutenzione ordinaria e straordinaria di superfici
decorate di beni architettonici e di beni mobili, di
interesse storico, artistico ed archeologico.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE,
LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari,
di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
da realizzarsi in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI
TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e
di impianti antintrusione, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
in opere generali che siano state già realizzate o siano
in corso di costruzione
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN
MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera,
la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e
falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di
qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in
metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e
simili.
OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o ristrutturazione di murature e tramezzature di
qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura,
tinteggiatura, verniciatura, e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI
NATURA TECNICA
Riguarda la fornitura e la posa in opera,
la manutenzione o la ristrutturazione di isolamenti
termici e acustici, controsoffittature e barriere al
fuoco, impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e
simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA
LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la
manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti
automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico stradale, ferroviario, metropolitano o
tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e
l'elaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera,
la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione
della segnaletica stradale non luminosa, verticale,
orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI
SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e
la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi
strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di
dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni
antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale, la fornitura, posa in opera e la
manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali
guard rail, new jersey, attenuatori d'urto, barriere
paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla
sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere
dalla caduta dei massi.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO
ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento
industriale ed il montaggio in opera di strutture
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO
DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione
dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e
di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di
preselezione, compostaggio e produzione di combustibile
derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE,
FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi
tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il
trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte
dalle vigenti norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI
PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a
servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia
elettrica..
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI
TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche
esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta
frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
O METALLO
Riguarda la produzione in stabilimento ed
il montaggio in opera di strutture in acciaio e di
facciate continue costituite da telai metallici ed
elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI
TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti pubbliche o private, locali o
interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex,
dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su
mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici,
radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e
simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla
esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l'esecuzione di rilevamenti
topografici speciali richiedenti mezzi e specifica
organizzazione imprenditoriale.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere
destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti
su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di
opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di
resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili
l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti
geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture
esistenti e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini
geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di
qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalità statica delle strutture,
l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo
con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche,
nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di
lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E
DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle
acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il
recupero del biogas e la produzione di energia elettrica,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti
industriali e la demolizione completa di edifici con
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il
taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in
genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la
loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria
dei componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e
la manutenzione di elementi non costituenti impianti
tecnologici che sono necessari a consentire un miglior
uso della città nonché la realizzazione e la
manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni
di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato,
recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le
attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE
SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto
sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in
via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la
manutenzione sistematica o ristrutturazione degli
impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia,
metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine
di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto
e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in
opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su
tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei
canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti
gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici, necessari in termini di funzionamento,
informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di
impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia
il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la
manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari
per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria
nonché degli impianti di frenatura e automazione per
stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,
TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti
di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
in interventi appartenenti alle categorie generali che
siano stati già realizzati o siano in corso di
costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA' SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la
manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi
di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a
rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti
industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione
di coperture particolari comunque realizzate quali per
esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche,
quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER
INFRASTRUTTURE DI MOBILITA'
Riguarda la costruzione, la posa in
opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere
di contenimento del rumore di origine stradale o
ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno
vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri
cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti
di pareti di contenimento terreno o di pareti di
gallerie.
ALLEGATO B
TABELLA REQUISITO QUALITA'
| Requisito |
Classifica I e II ( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III,IV e V (da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e VII ( da 10 a 30 mld.) |
Classifica VIII (illimitato) |
| Elementi del sistema di qualità |
Anno 2000 - no
Anno 2001 - no
Anno 2002 - no
Anno 2003 - no
Anno 2004 - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - sì
anno 2004 - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - sì
anno 2004 - // |
Anno 2000 - no
Anno 2001 - no
Anno 2002 - sì
Anno 2003 - //
Anno 2004 - // |
|
Sistema di qualità
|
Anno 2000 - no
Anno 2001 - no
Anno 2002 - no
Anno 2003 - no
Anno 2004 - no
Regime - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - sì
regime - sì |
Anno 2000 - no
Anno 2001 - no
Anno 2002 - no
Anno 2003 - sì
Anno 2004 - sì
Regime - sì |
ALLEGATO C
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
ELEMENTI
DI SISTEMA QUALITA E MANUALE DELLA QUALITA' La presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema
qualità si considera raggiunta in una impresa
quando sono presenti in essa le caratteristiche
organizzative e le modalità operative
specificate nel presente documento.
L'impresa dimostra di
avere acquisito elementi significativi e tra loro
correlati del sistema qualità, che sono
riassunti in un manuale della qualità; questo
costituisce anche strumento operativo per la loro
applicazione e aggiornamento.
Il manuale della
qualità, e quindi gli elementi di sistema
qualità al quale esso corrisponde, fanno
riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali
delle attività di impresa, attraverso una serie
di procedure che riguardano tali aspetti.
La dichiarazione di
esistenza di elementi di sistema qualità da
parte degli organismi di certificazione è
relativa ai suddetti aspetti gestionali
dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle
diverse categorie per le quali l'impresa stessa
intende qualificarsi.
Gli aspetti gestionali
dell'attività di impresa vengono esaminati nel
presente documento raggruppati per aree omogenee
dal punto di vista organizzativo/operativo.
Si tratta di elementi
tratti dalle norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in
modo da corrispondere a un sistema qualità
semplificato e facendo riferimento alle fasi
organizzative e operative di una impresa di
costruzioni.
ORGANIZZAZIONE
DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E LORO
CONTROLLO Principio
generale
L'impresa è dotata di
una organizzazione che è funzionale alla sua
attività, ed ha un sistema qualità
semplificato, basato su elementi significativi e
tra loro correlati tra quelli indicati nelle
norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel
seguente documento.
Elementi da prendere in considerazione:
2.1 il vertice
dell'impresa ha espresso e diffuso la
volontà di operare in qualità, in un
documento "Politica della
qualità", che fa riferimento agli
obìettivi e agli strumenti per ottenere
lo scopo; la politica della qualità è
contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una
organizzazione descritta nel manuale
della qualità mediante un organigramma
funzionale ed una descrizione delle
principali figure professionali che
intervengono nel processo produttivo. con
ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice
dell'impresa ha identificato un
responsabile della qualità che ha
competenza autorità e responsabilità
per quanto concerne il funzionamento e
l'applicazione dei sistema qualità
aziendale; questo ruolo può essere
assunto da una persona che abbia anche
altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a
punto ed applica una procedura per tenere
sotto controllo i documenti relativi al
sistema qualità; il responsabile della
qualità ha concordato il contenuto dei
documenti con le persone coinvolte ed ha
organizzato circolazione, archiviazione e
aggiornamento dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a
punto ed applica procedure per il
reclutamento dei personale e per la
formazione dei personale stesso, laddove
necessaria;
2.6 L'impresa ha
individuato e formalizzato in una
procedura le modalità per effettuare
ispezioni interne finalizzate a
verificare se le procedure sono seguite,
se sono congrue con gli obiettivi
prefissati, se ci sono possibilità di
migliorarle.
L'impresa deve perciò:
Avere ed applicare un
manuale della qualità che contenga:
la politica della
qualità (vedi 2.1);
gli elementi
organizzativi dell'impresa (organigramma
funzionale, ruoli competenze e
responsabilità) (vedi 2.2);
l'indicazione del
responsabile per la qualità (vedi 2.3);
le procedure adottate,
articolate secondo il seguente schema:
scopo, responsabilità personali,
procedura, documentazione;
le modalità di controllo
e revisione dei sistema;
Le procedure necessarie
ai fini di questo paragrafo sono:
Controllo della
documentazione (vedi 2,4)
Descrive come gestire i documenti importanti, in
modo che ciascuno abbia le corrette informazioni
Reclutamento del personale e formazione (vedi
2.5)
Descrive le procedure da seguire per il
reclutamento dei personale necessario, per la
individuazione e pianificazione delle eventuali
necessità di formazione
Ispezioni ínterne (vedi
2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare
periodiche ispezioni interne dei sistema qualità
.
FORMULAZIONE
E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, VERIFICHE IN CASO
Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA
COMMESSA Principio
generale
L'impresa deve seguire
delle metodologie prestabilire per garantirsi di
avere, in ogni fase della gara e della gestione
della commessa, i mezzi e le risorse per
rispettare i requisiti dell'opera da costruire e
i tempi contrattuali.
Elementi da prendere in
considerazione:
3.1. in fase di
formulazione dell'offerta, il dossier dei
documenti di gara deve essere esaminato
sotto tutti gli aspetti tecnici,
temporali, economici, di qualità e di
sicurezza; se l'impresa intende
partecipare, l'offerta è studiata e
formulata comprendendo una parte tecnica,
una parte economica e una parte relativa
alla gestione della qualità, per
ciascuna delle quali si è verificata la
capacità dell'impresa a soddisfare il
contratto;
3.2. in caso di
aggiudicazione, l'impresa deve verificare
la relativa documentazione, per risolvere
con il committente gli eventuali aspetti
che differissero da quelli dei documenti
di gara; l'impresa deve anche verificare
le modalità di comunicazione con il
committente e i suoi rappresentanti e
verificare le garanzie sulle modalità di
pagamento;
3.3. l'impresa deve
utilizzare procedure per l'avvio e la
pianificazione della commessa, che
prevedano la distribuzione di ruoli e
responsabilità, la pianificazione dei
lavori, la preparazione, se necessario,
di alcune istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di questo
paragrafo sono:
Formulazione delle offerte
(vedi 3.1) Descrive le attività da intraprendere per
esaminare e verificare le richieste dei committenti e
per partecipare alle gare.
Aggiudicazíone dí un
lavoro (vedi 3.2)
Descrive le attività da intraprendere per verificare
dettagliatamente le richieste dei Committente ed
accertarsi della disponibilità delle risorse
necessarie per portare a termine il lavoro
Avvio della commessa (vedi
3.3)
Descrive le attività necessarie per iniziare un
lavoro
APPROVVIGIONAMENTO
DI MATERIALI, COMPONENTI E SUBAPPALTI Principio generale
L'impresa deve
garantirsi che i prodotti approvvigionati siano
conformi ai requisiti richiesti nelle specifiche
di progetto e di capitolato.
L'impresa deve
garantirsi che i subappaltatori dei quali possa
servirsi operino in modo da non creare problemi
nella gestione di una commessa.
Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali
da fornire garanzie di affidabilità per quanto
riguarda i requisiti della parte di opera loro
assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto
delle norme tecniche e le normative sul lavoro.
Elementi da prendere in
considerazione:
4.1. definizione dei
requisiti dei materiali e prodotti da
approvvigionare : tali requisiti devono
essere chiaramente individuati in
funzione dì quanto richiesto dalla
normativa tecnica nazionale, dagli
elaborati progettuali e dal capitolato
speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei
materiali e componenti: i documenti di
acquisto devono contenere espressamente
la richiesta dei requisiti individuati e
tutti gli elementi utili per definire
chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei
fornitori: i fornitori devono essere
selezionati secondo criteri volti a
garantire la loro affidabilità e quella
dei loro prodotti; l'impresa è libera di
scegliere i criteri di selezione da
adottare, purché questi facciano
riferimento alla qualità di forniture
precedenti, al rapporto costo qualità,
al rispetto dei tempi di consegna, agli
aspetti organizzativi dei fornitore, alle
sue eventuali forme di certificazione di
prodotto o di azienda; la presenza di
procedure di selezione dei fornitori e la
loro applicazione sono sufficienti ai
fini della dichiarazione dell'organismo
di certificazione, anche se una selezione
storica non è stata ancora portata a
termine;
4.4. accettazione e
verifica dei prodotti: i materiali e
componenti approvvigionati devono essere
verificati, accettati e immagazzinati in
modo da garantire la loro rispondenza
all'ordine e la loro successiva corretta
utilizzazione;
4.5. i potenziali
subappaltatori devono essere individuati
sulla base di parametri di tipo
commerciale, esaminati congiuntamente ad
aspetti relativi alla garanzia del loro
operare (eventuale certificazione di
sistema qualità o dichiarazione di
esistenza di elementi di sistema
qualità, dati storici sulle loro
prestazioni, accertamenti diretti da
parte dell'impresa);
4.6. l'impresa segue
delle regole per il coinvolgimento dei
potenziali subappaltatori in fase di
offerta e per la loro selezione quando un
lavoro è stato aggiudicato. Le
procedure necessarie ai fini di questo
paragrafo sono:
Approvvigionamento
di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2
e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli
approvvigionamenti di materiali e
componenti relativi ai lavori
dell'impresa
Accettazíone
e immagazzinamento di materíali e
componenti (vedi 4.4)
Descrive le modalità di controllo dei
materiali e componenti quando vengono
consegnati in cantiere e le modalità per
il loro immagazzinamento prima
dell'impiego.
Subappaltí
(vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei
subappaltatori e le modalità da seguire
per garantirsi che essi operino
conformemente a requisiti prestabiliti.
ESECUZIONE
DEI LAVORI E LORO CONTROLLO Principio generale
L'impresa deve essere in
grado di garantire il risultato dei lavori in
ogni singola commessa, programmando, pianificando
e controllando i lavori stessi in modo da
raggiungere sistematicamente gli obiettivi
prefissati.
Elementi da prendere in
considerazione:
- 5.1 Ogni nuova
commessa viene preceduta dalla redazione
di un piano di qualità, tramite il quale
si applicano alla commessa i principi e
le regole dei sistema qualità; il piano
della qualità fornisce tra l'altro
elementi di carattere
organizzativo-funzionale del cantiere, il
programma dei lavori, le istruzioni di
lavoro, identifica quando e come
effettuare controlli, individua eventuali
parti delle lavorazioni per le quali sono
necessari particolari accorgimenti di
sicurezza; le istruzioni di lavoro
vengono redatte per ogni commessa, anche
in conformità delle prescrizioni dei
capitolato tecnico di appalto, solo per
quelle attività ritenute critiche o per
attività frutto di azioni correttive;
- 5.2. il processo
di costruzione deve essere tenuto sotto
controllo attraverso la verifica della
competenza della manodopera impiegata,
una periodica verifica della chiarezza e
conformità delle eventuali istruzioni
date alla manodopera, la registrazione
delle istruzioni verbali della Direzione
dei Lavori, la revisione periodica delle
istruzioni di lavoro, la verifica dei
programmi di lavoro, la verifica dei
lavoro dei subappaltatori, le modalità
di protezione delle parti di lavoro
completate;
- 5.3. l'impresa
deve predisporre un piano delle ispezioni
e delle verifiche sulla base di quanto
previsto nel piano della qualità,
indicando la criticità di tali ispezioni
e verifiche e predisponendo la
modulistica necessaria;
- 5.4. l'impresa
deve tenere sotto controllo, con un
livello di precisione proporzionato alla
loro natura e al loro impiego, gli
strumenti di misura e di prova che sono
correntemente impiegati; i controlli
devono essere individuati e pianificati e
possono consistere in controlli interni
o, laddove necessario, in controlli
presso strutture esterne (ad es. il
costruttore dello strumento);
- 5.5. quando
l'esame visivo, una verifica o una prova,
rilevano la non corrispondenza di una
lavorazione o di una fase di essa alle
specifiche, l'impresa deve aver
predisposto modalità operative che
prevedano di contrassegnare e correggere
il lavoro difettoso; a seconda dei tipo
di difetto da correggere, deve essere
previsto chi deve intervenire; quando si
verifica il ripetersi di un difetto in
maniera sistematica, deve essere previsto
un esame della relativa fase produttiva
per individuare le cause dei difetto e la
loro eliminazione (azione correttiva).
Le procedure necessarie
ai fini di questo paragrafo sono:
Piani di qualità per i
lavori aggiudicati (vedi 5.1.)
Descrive come preparare e utilizzare i piani di
qualità per i lavori aggiudicati
Controllo della
attività di costruzione (vedi 5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato,
ivi comprese l'accertamento dell'idoneità della
manodopera, il controllo dei processi di
costruzione e la protezione del prodotto finito.
Verifiche e prove (vedi
5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le
verifiche e prove necessarie siano correttamente
eseguite e registrate.
Controllo delle
attrezzature dí íspezíone, mísura e prova
(vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le
attività da svolgere per garantire la precisione
delle apparecchiatura di ispezione, misura e
prova.
Rilievo e trattamento
dei difetti di lavorazione (vedi 5.5.)
Descrive le azioni da intraprendere quando una
lavorazione non è conforme alle specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI
QUALITA'CORRISPONDENTE AD ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA
LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
Politica
della qualità
Elementi
organizzativi dell'impresa: organigramma
funzionale, ruoli, competenze e responsabilità
Responsabile
della qualità
Procedure
4.1 Controllo della
documentazione
4.2 Reclutamento dei
personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle
offerte
4.5 Aggiudicazione di un
lavoro
- 4.6 Avvio della
commessa
4.7 Approvvigionamento di
materiali e componenti
4.8 Accettazione e
immagazzinamento di materiali e
componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità
per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della
attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle
attrezzature di ispezione, verifica e
prova
4.14 Rilievo e
trattamento dei difetti di lavorazione
Controllo
e revisione dei sistema
ALLEGATO D
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:
..............................................
CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
..............................
INDIRIZZO....................................
OGGETTO DELL'APPALTO:
.....................................
....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO :
lire......(in cifre e lettere)...............
euro.................
CATEGORIA PREVALENTE:
......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
| Lavorazione |
Categoria |
Importo
|
| |
|
(cifre) |
(lettere) |
(euro) |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO
| A |
Impresa
singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge
109/94) |
|
| B |
Consorzio
(articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) |
|
| C |
Consorzio
stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge
109/94) |
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| D |
Associazione
orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d),
legge 109/94) |
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| F |
Associazione
verticale (articolo 10, comma 1, lettera d),
legge 109/94) |
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| E |
Consorzi
(articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94) |
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| F |
GEIE
(articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge
109/94 |
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COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO
| Impresa |
Sede |
mandataria |
mandante |
percentuale di partecipazione |
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IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del
ribasso) :
lire.................................................................
QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI
DATA DI INIZIO DEI LAVORI :
..................................... I LAVORI SONO
INCORSO .... ............
DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA
...........................: lire
...............................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI:
lire................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:
lire................................................
IMPORTO TOTALE:
lire................................................
RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI:
.........................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
| Lavorazione |
Importo |
Categoria |
Impresa |
Sede |
Subappalto |
Assegnazione |
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IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE
ASSEGNAZIONI: lire ..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI
LAVORI:
..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
DATA ...................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI L'AUTORITA' PREPOSTA
ALLA TUTELA DEL BENE
ALLEGATO E
Il corrispettivo spettante alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione
R = Coefficiente ISTAT dei pressi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base la media dell'anno 2001
ALLEGATO F
L'incremento percentuale è dato da:
C1 = (30/3)* { [(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)* { [(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
| p |
= |
il
valore del rapporto tra il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, calcolato
secondo l'articolo 18, comma 8, primo periodo, e
la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera b); per p *
O,225 si assume p = 0,225; |
| r |
= |
il
valore del rapporto tra il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, calcolato
secondo l'articolo 18, comma 8, secondo periodo,
e la cifra d'affari in lavori richiesta ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera b); per r *
0,15 si assume r = 0,15; |
| a |
= |
il
valore del rapporto tra il costo
dell'attrezzatura tecnica calcolato secondo
l'articolo 18, comma 7, e la cifra d'affari in
lavori richiesta ai sensi dell'articolo 18, comma
2, lettera b);per a * 0,03 si assume a = 0,03. |
| q |
= |
1 in
presenza di certificazione del sistema di
qualità aziendale; |
| q |
= |
0 in
assenza di certificazione del sistema di qualità
aziendale. |
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