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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999 n. 554.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE
11 FEBBRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Pubblicato su "Suppl. ord. G.U. n. 98 del 28 aprile
2000"
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI
CAPO I - Potestà regolamentare
Art.1 (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
Il
presente regolamento disciplina la materia dei
lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che in
prosieguo assume la denominazione di Legge,
affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge
stessa, recependo altresì la normativa
comunitaria.
Le
Regioni, anche a statuto speciale, le Province
autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali
da queste finanziati applicano il regolamento per
i lavori finanziati in misura prevalente con
fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nell'ambito di funzioni da questo delegate,
nonché nelle materie non oggetto di potestà
legislativa a norma dell'articolo 117 della
Costituzione.
Ai
sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2
applicano le disposizioni del regolamento fino a
quando non avranno adeguato la propria
legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
In
recepimento della normativa comunitaria
successiva alla Legge, gli importi espressi in
ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi
in Euro.
Gli
importi indicati nel presente regolamento sono
considerati al netto dell'IVA.
Art.
2
(Definizioni)
Ai fini
del presente regolamento si intende per:
stazioni
appaltanti: i soggetti indicati dall'articolo 2,
comma 2, della Legge;
tipologia
delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la costruzione,
la demolizione, il recupero, la ristrutturazione,
il restauro, la manutenzione, il completamento e
le attività ad essi assimilabili;
per
categoria delle opere o dei lavori, ai fini della
programmazione e progettazione: la destinazione
funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
opere
o lavori puntuali: quelli che interessano una
limitata area di terreno;
opere
o lavori a rete: quelli che, destinati al
movimento di persone e beni, presentano
prevalente sviluppo unidimensionale ed investono
vaste estensioni di territorio;
opere
o lavori di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a
rete, destinati al risanamento o alla
salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
strutture,
impianti e opere speciali previsti all'articolo
13, comma 7, della Legge: quelli elencati
all'articolo 72, comma 4;
opere
e impianti di speciale complessità, o di
particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico, o complessi o ad elevata componente
tecnologica, oppure di particolare complessità,
secondo le definizioni rispettivamente contenute
nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20,
comma 4, e nell'articolo 28, comma 7 della Legge:
le opere e gli impianti caratterizzati dalla
presenza in modo rilevante di almeno due dei
seguenti elementi:
1) utilizzo di materiali e
componenti innovativi;
2) processi produttivi
innovativi o di alta precisione
dimensionale e qualitativa;
3) esecuzione in luoghi che
presentano difficoltà logistica o
particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
4) complessità di
funzionamento d'uso o necessità di
elevate prestazioni per quanto riguarda
la loro funzionalità;
5) esecuzione in
ambienti aggressivi;
6) necessità di prevedere
dotazioni impiantistiche non usuali;
progetto
integrale di un intervento: un progetto elaborato
in forma completa e dettagliata in tutte le sue
parti, architettonica, strutturale e
impiantistica;
manutenzione:
la combinazione di tutte le azioni tecniche,
specialistiche ed amministrative, incluse le
azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare un'opera o un impianto nella condizione
di svolgere la funzione prevista dal
provvedimento di approvazione del progetto;
restauro:
l'esecuzione di una serie organica di operazioni
tecniche specialistiche e amministrative
indirizzate al recupero delle caratteristiche di
funzionalità e di efficienza di un'opera o di un
manufatto;
completamento:
l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere
funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
responsabile
del procedimento: il responsabile unico del
procedimento previsto dall'articolo 7 della
Legge;
responsabile
dei lavori, coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i
soggetti previsti dalle norme in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro;
appalto
integrato: l'appalto avente ad oggetto ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1,
della Legge, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori.
CAPO II - Modalità di esercizio della
vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
Art.
3
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
L'organizzazione
e il funzionamento dell'Autorità, della
Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo,
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e delle
eventuali commissioni istituite al proprio
interno, nonché le modalità di esercizio della
vigilanza sul contenzioso arbitrale sono
disciplinati dai regolamenti adottati
dall'Autorità stessa.
Le
modalità di esercizio della vigilanza sul
sistema di qualificazione sono disciplinate dal
regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2,
della Legge.
Tutte
le delibere dell'Autorità sono trasmesse in
copia conforme ai soggetti interessati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le delibere e gli atti riguardanti questioni di
rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ove
ricorrano esigenze di elevata e specifica
professionalità, l'Autorità può avvalersi di
supporti esterni, definendo le modalità di
conferimento dei relativi incarichi
professionali.
Art.
4
(Esercizio della funzione di vigilanza)
Ai
fini dell'esercizio della vigilanza, le richieste
di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge
contengono il termine entro il quale i
destinatari devono inviare gli elementi
richiesti.
Ai
fini dell'assunzione di notizie e chiarimenti,
l'Autorità può convocare, previo congruo
preavviso e con indicazione delle circostanze su
cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle
pubbliche amministrazioni, nonché gli
amministratori, i sindaci, i revisori, i
direttori di imprese e società e chiunque sia
ritenuto opportuno sentire.
L'Autorità
può altresì inviare funzionari per assumere
notizie e chiarimenti nella sede di
amministrazioni e imprese.
(Comma
non ammesso al "Visto della Corte dei
conti).
Art.
5
(Istruttoria e provvedimenti conseguenti)
In
relazione agli elementi acquisiti anche a norma
dell'articolo 4, l'Autorità delibera l'apertura
dell'istruttoria in merito alla situazione
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a
tutti i soggetti interessati.
La
comunicazione deve contenere gli elementi
essenziali della fattispecie oggetto di
istruttoria, e deve assegnare il termine, non
inferiore a venti giorni, entro il quale il
destinatario può chiedere di essere sentito.
Per
l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti
dalla Legge, l'Autorità si avvale del Servizio
Ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e
di ultimazione dell'ispezione.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della
Legge, al procedimento, ai diritti e agli
obblighi dei soggetti interessati, e all'accesso
agli atti si applicano le disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
Art.
6
(Esercizio del potere sanzionatorio)
L'Autorità
provvede alla contestazione della violazione del
dovere di informazione di cui all'articolo 4,
commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta
dichiarazione e di dimostrazione circa il
possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di
cui all'articolo 10, comma 1-quater, della Legge,
concedendo un termine non inferiore a venti
giorni per la presentazione di eventuali
giustificazioni scritte.
Decorso
detto termine, l'Autorità valuta le
giustificazioni eventualmente pervenute e
delibera in merito.
I
provvedimenti prevedono il termine di pagamento
delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al
giudice amministrativo nei modi e nei termini di
legge.
Nel
caso di sanzione pecuniaria irrogata per
violazione degli obblighi di veridicità delle
dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi
dell'articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il
provvedimento è trasmesso all'Osservatorio dei
Lavori Pubblici.
Nel
caso di cui all'articolo 4, comma 8, della Legge,
l'Autorità informa i soggetti competenti per
l'applicazione delle sanzioni disciplinari.
L'amministrazione è tenuta a comunicare
all'Autorità l'esito del procedimento
disciplinare.
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