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Attestazione SOA

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L'Attestazione SOA

Dal 1 gennaio 2002, in sostituzione all’Albo Nazionale Costruttori, sono state istituite le Società Organismo di Attestazione (SOA) con il compito di valutare, sulla base di criteri stabiliti per Legge, l’idoneità delle imprese a partecipare a gare d’appalto pubblico. L’attestazione SOA viene rilasciata a norma del DPR 207/2010 ed è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro.

Per importi inferiori a 150.000 Euro in assenza dell’attestazione SOA, la stazione appaltante è tenuta alla verifica dei requisiti mediante la richiesta della documentazione idonea. In questo caso nulla vieta all’impresa di attestarsi evitando così tutti gli appesantimenti burocratici.

L’attestazione SOA viene rilasciata sulla base dei requisiti maturati negli ultimi quindici anni. Ha una durata di cinque anni con una verifica al termine del terzo anno.

Principali verifiche per il rilascio dell'attestazione SOA

Categorie e Classifiche di attestazione

Il DPR 207/2010 specifica il contenuto di ciascuna categoria, fornendo elementi di base per identificare le diverse opere:

Premesse: Per “opera” o per “intervento” si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI (OG)

OG 1
Edifici civili e industriali
OG 2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4
Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5
Dighe
OG 6
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7
Opere marittime e lavori di drenaggio
OG 8
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9
Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10
Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11
Impianti tecnologici
OG 12
Opere di impianti di bonifica e di protezione ambientale
OG 13
Opere di ingegneria naturalistica

CATEGORIE DI OPERE SPECIALI (OS)

OS 1
Lavori in terra
OS 2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3
Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4
Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5
Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8
Opere di impermeabilizzazione
OS 9
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10
Segnaletica stradale non luminosa
OS 11
Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A
Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B
Barriere paramassi, ferma-neve e simili
OS 13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15
Pulizie di acque marine, lacustri e fluviali
OS 16
Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17
Linee telefoniche e impianti di telefonia
OS 18-A
Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B
Componenti per facciate continue
OS 19
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento dati
OS 20-A
Rilevamenti topografici
OS 20-B
Indagini geognostiche
OS 21
Opere strutturali speciali
OS 22
Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23
Demolizioni di opere
OS 24
Verde e arredo urbano
OS 25
Scavi archeologici
OS 26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27
Impianti per la trazione elettrica
OS 28
Impianti termici e di condizionamento
OS 29
Armamento ferroviario
OS 30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31
Impianti per la mobilità sospesa
OS 32
Strutture in legno
OS 33
Coperture speciali
OS 34
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35
Interventi a basso impatto ambientale
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Le Classifiche

La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per maggiori informazioni consultare l’Articolo 61 del DPR 207/2010.

Classifica
Importo
I
fino a € 258.000
II
fino a € 516.000
III
fino a € 1.033.000
III bis
fino a € 1.500.000
IV
fino a € 2.582.000
IV bis
fino a € 3.500.000
V
fino a € 5.165.000
VI
fino a € 10.329.000
VII
fino a € 15.494.000
VIII
Oltre € 15.494.000

Requisiti d'ordine Generale

Area legale
  • Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste e nulla osta antimafia
  • Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela dell’ambiente e della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; di grave illecito professionale; di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione; di ottemperanza alla legge che regola il diritto al lavori dei disabili.

Requisiti d'ordine Speciale

Area economico - finanziaria

L’adeguata capacità economica finanziaria è dimostrata dal rispetto dei seguenti punti:

  • Cifra d’affari in lavori - La cifra d’affari in lavori non deve risultare inferiore al 100% dell’importo complessivo delle classifiche richieste.
  • Referenze bancarie
  • Attrezzatura tecnica - Il costo per l’attrezzatura tecnica deve essere almeno il 2% della cifra d’affari, di cui:
    • voce ammortamento + voce locazione finanziaria (Leasing) per almeno il 40%
    • voce canoni di noleggio a freddo
  • Organico - Il costo per il personale deve essere almeno il 15% della cifra d’affari, di cui almeno il 40% per personale operaio, oppure il costo per il personale assunto a tempo indeterminato deve essere almeno il 10% della cifra d’affari, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato.

N.B. Periodo di osservazione dei requisiti economico-finanziari:

almeno cinque anni del quindicennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA (per le imprese con meno di cinque anni di vita il periodo di verifica sarà quello documentabile).

Area tecnica - lavori

L’adeguata capacità tecnica è dimostrata dal rispetto dei seguenti punti:

 

  • Totale lavori eseguiti (ammontare totale dei certificati) - Per ogni categoria richiesta, certificati di esecuzione di lavori per un importo complessivo maggiore o uguale al 90% della classifica richiesta.
  • Lavori di punta - Nei certificati presentati deve essere compreso alternativamente:
    • ­ un lavoro di importo complessivo non inferiore al 40% oppure
    • ­ due lavori di importo complessivo non inferiore al 55% oppure
    • ­ tre lavori di importo complessivo non inferiore al 65%.

N.B. Periodo di osservazione dei certificati lavori:

quindicennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA (per le imprese con meno di quindici anni di vita il periodo di verifica sarà quello documentabile).

 

Per quanto riguarda le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS 25, l’idoneità tecnica è dimostrata dell’avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta, senza la necessità di produrre lavori di punta.

È prevista anche la possibilità di impiego temporalmente illimitato dei certificati per dette categorie, a condizione che sia rispettato il principio di continuità dei lavori, oppure sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.

Area tecnica - direzione tecnica

Requisiti professionali essenziali per assumere il ruolo di Direttore Tecnico:

  • Fino alla classifica III bis compresa (escluse le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25)
    • ­ requisito professionale quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a 5 anni, oppure
    • ­ diploma di geometra o equivalente titolo di studio tecnico (es. perito tecnico-industriale), oppure
    • ­ diploma universitario in ingegneria od architettura o equipollente titolo di studio previsto nei Paesi dell’U.E., oppure
    • ­ laurea in ingegneria od architettura o equipollente titolo di studio previsto nei Paesi dell’U.E.
  • Oltre la classifica IV compresa (escluse le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25)
    • ­ diploma di geometra o di perito industriale edile, oppure
    • ­ diploma universitario in ingegneria od architettura o equipollente titolo di studio previsto nei Paesi dell’U.E., oppure
    • ­ laurea in ingegneria od architettura o equipollente titolo di studio previsto nei Paesi dell’U.E
  • Categoria OG2 (tutte le classifiche)
    • ­ iscrizione all’albo degli architetti – sez. A o laurea magistrale in Conservazione dei Beni Culturali e­ due anni di esperienza nel settore, attestata ai sensi degli art. 87 e 90 del DPR 207/2010
  • Categoria OS2-A e OS2-B (tutte le classifiche)
    • ­ iscrizione nell’elenco dei restauratori presso il MIBACT e­ due anni di esperienza nel settore, attestata ai sensi degli art. 87 e 90 del DPR 207/2010 e svolgimento di almeno tre incarichi di direzione tecnica nell’ambito dei lavori riferibili alle categorie richieste (se iscritti all’elenco ex art.182 del Codice dei Beni Culturali)
  • Categoria OS25 (tutte le classifiche)
    • ­ iscrizione nell'elenco degli archeologi presso il MIBACT e­ due anni di esperienza nel settore, attestata ai sensi degli art. 87 e 90 del DPR 207/2010

N.B. I soggetti che all’entrata in vigore del DPR 50/2016 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico di un’impresa hanno la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa, purché in possesso di esperienza almeno quinquennale.

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La tempistica di attestazione

Il DPR 207/2010 all’art. 76 comma 3, prevede che la SOA svolga l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione e compia la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.

I costi dell’attestazione

    • Il corrispettivo per le attività di attestazione è determinato applicando la tariffa minima consentita per legge
    • Il computo della tariffa viene eseguito sulla base delle categorie e classifiche effettivamente rilasciate
    • Il pagamento della tariffa può essere dilazionato
    • Per le Attestazioni fino alla II classifica è prevista una riduzione della tariffa di attestazione del 20%

Costo prima attestazione SOA o rinnovo

I costi dell’attività di attestazione sono fissati dal D.P.R. 207/2010, variano tra un minimo e un massimo, l’importo minimo viene calcolato in base alla seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

  • C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
  • N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione
  • R = coefficiente dell’incremento registrato dall’indice ISTAT del costo della vita per il 2021 pari a 1,306.

Il costo massimo è il doppio del minimo. I costi minimi e massimi sono inderogabili per legge.

Costo revisione triennale

l corrispettivo per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

P= CB x 3/5

CB è il Corrispettivo Base ((C/12.500 + (2xN+8) x 413,16) x 1,0413 x R), applicato per l’attestazione in corso di validità al momento della sottoscrizione del contratto di revisione triennale, comprensiva quindi delle integrazioni eventualmente intervenute successivamente all’attestazione iniziale.

Costo incremento classifica

l corrispettivo per ciascuna variazione di classifica è pari ad un terzo del corrispettivo base, e quindi desumibile dalla seguente formula:

P= CB x 1/3

CB è il Corrispettivo Base ((C/12.500 + (2xN+8) x 413,16) x 1,0413 x R), C = incremento di classifica e N = 1.

Costo nuova categoria

Il corrispettivo per ciascuna variazione di categoria è pari a: P= CB vecchio – CB nuovo

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