Appalto pubblico con requisiti extra. ANAC dice no, basta la SOA

Basilicata. Un’impresa esclusa da una gara pubblica si rivolge all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per contestare le regole del bando. E ANAC le dà ragione.

Il caso

La Regione Basilicata aveva indetto una gara da 14 milioni di euro per la costruzione del Polo Unico della Salute di Lagonegro. Nel bando, oltre alla normale attestazione SOA — la certificazione obbligatoria per partecipare agli appalti pubblici di lavori — veniva richiesto un requisito in più: l’impresa doveva dimostrare di aver già eseguito, negli ultimi dieci anni, lavori simili per almeno 10 milioni di euro. Chi non lo dimostrava veniva escluso.

Il problema

Secondo il Codice degli Appalti, l’attestazione SOA basta da sola a qualificare un’impresa per una gara. Aggiungere altri requisiti — soprattutto se la loro mancanza comporta l’esclusione — non è consentito dalla legge.

La decisione di ANAC

Con il Parere di precontenzioso n. 13 del 21 gennaio 2026, ANAC ha dichiarato illegittimo quel requisito aggiuntivo e ha chiesto alla Regione Basilicata di riammettere l’impresa esclusa. La Regione Basilicata ha 15 giorni di tempo per comunicare i motivi del rifiuto alle parti e ad ANAC, che a quel punto può ricorrere al giudice.

L’Attestazione SOA

Questa decisione ricorda a tutte le stazioni appaltanti che le regole di gara non possono andare oltre quanto previsto dalla legge: requisiti aggiuntivi — anche se pensati per selezionare imprese più “esperte” — rischiano di escludere ingiustamente chi ha già tutti i titoli per partecipare. In definitiva, l’attestazione SOA, secondo ANAC, è sufficiente per qualificare un’impresa.

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