Dal 1 gennaio 2002, in sostituzione all’Albo Nazionale Costruttori, sono state istituite le Società Organismo di Attestazione (SOA) con il compito di valutare, sulla base di criteri stabiliti per Legge, l’idoneità delle imprese a partecipare a gare d’appalto pubblico. L’attestazione SOA viene rilasciata a norma del DPR 207/2010 ed è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro.
Per importi inferiori a 150.000 Euro in assenza dell’attestazione SOA, la stazione appaltante è tenuta alla verifica dei requisiti mediante la richiesta della documentazione idonea. In questo caso nulla vieta all’impresa di attestarsi evitando così tutti gli appesantimenti burocratici.
L’attestazione SOA viene rilasciata sulla base dei requisiti maturati negli ultimi quindici anni. Ha una durata di cinque anni con una verifica al termine del terzo anno.
Categorie e Classifiche di attestazione
Il DPR 207/2010 specifica il contenuto di ciascuna categoria, fornendo elementi di base per identificare le diverse opere:
Premesse: Per “opera” o per “intervento” si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Per maggiori informazioni consultare l’Articolo 61 del DPR 207/2010.
L’adeguata capacità economica finanziaria è dimostrata dal rispetto dei seguenti punti:
N.B. Periodo di osservazione dei requisiti economico-finanziari:
almeno cinque anni del quindicennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA (per le imprese con meno di cinque anni di vita il periodo di verifica sarà quello documentabile).
L’adeguata capacità tecnica è dimostrata dal rispetto dei seguenti punti:
N.B. Periodo di osservazione dei certificati lavori:
quindicennio precedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA (per le imprese con meno di quindici anni di vita il periodo di verifica sarà quello documentabile).
Per quanto riguarda le categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS 25, l’idoneità tecnica è dimostrata dell’avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta, senza la necessità di produrre lavori di punta.
È prevista anche la possibilità di impiego temporalmente illimitato dei certificati per dette categorie, a condizione che sia rispettato il principio di continuità dei lavori, oppure sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.
Requisiti professionali essenziali per assumere il ruolo di Direttore Tecnico:
N.B. I soggetti che all’entrata in vigore del DPR 50/2016 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico di un’impresa hanno la facoltà di conservare tale ruolo nella stessa impresa, purché in possesso di esperienza almeno quinquennale.
Il DPR 207/2010 all’art. 76 comma 3, prevede che la SOA svolga l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione e compia la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
I costi dell’attività di attestazione sono fissati dal D.P.R. 207/2010, variano tra un minimo e un massimo, l’importo minimo viene calcolato in base alla seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
Il costo massimo è il doppio del minimo. I costi minimi e massimi sono inderogabili per legge.
l corrispettivo per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:
P= CB x 3/5
CB è il Corrispettivo Base ((C/12.500 + (2xN+8) x 413,16) x 1,0413 x R), applicato per l’attestazione in corso di validità al momento della sottoscrizione del contratto di revisione triennale, comprensiva quindi delle integrazioni eventualmente intervenute successivamente all’attestazione iniziale.
l corrispettivo per ciascuna variazione di classifica è pari ad un terzo del corrispettivo base, e quindi desumibile dalla seguente formula:
P= CB x 1/3
CB è il Corrispettivo Base ((C/12.500 + (2xN+8) x 413,16) x 1,0413 x R), C = incremento di classifica e N = 1.
Il corrispettivo per ciascuna variazione di categoria è pari a: P= CB vecchio – CB nuovo